La difesa non legittima

Difesa legittima

E’ molto facile che la difesa diventi non legittima

 

Difesa legittima
Difesa legittima

 

 

Violenza privata

In questi anni, l’argomento difesa personale è tornato in primo piano sulla stampa. Suscitano notevole clamore le violenze subite da persone indifese, dentro le mura domestiche (e sui mezzi di trasporto come i treni locali). Anche quando ad essere aggredite sono persone capaci di rispondere alle offese fisiche, c’è il rischio che la loro risposta sia sanzionata davanti a un magistrato.

Anziani denunciati in casa propria da nomadi rom per sequestro di persona, dopo averli scoperti a sottrarre beni. Uomini denunciati per violenza e percosse dopo essersi difesi durante una colluttazione, per strada o in casa propria. Da ultimo, sono stati diversi i casi di persone denunciate, per omicidio o tentato omicidio, a seguito dell’uso della propria arma da fuoco contro malviventi entrati furtivamente in casa.

 

La legge italiana

Tutti quei casi rientrano nella disciplina dell’art. 52 del Codice Penale (testo aggiornato legge n. 59/2006) che tratta la difesa legittima.

L’art. 52 recita: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionale all’offesa”.

L’elemento principale della norma è la proporzionalità della risposta alla violenza subita, che vale anche per l’utilizzo di un’arma. La legge, tuttavia, punisce chi si difende con un’arma, specialmente da fuoco seppure detenuta legittimamente: è sempre un’aggravante. Infatti, chi ha provocato danni deve comunque dimostrare che la sua azione è stata legittima, ha cioè l’onere della prova.

 

L’interpretazione del giudice

Il fatto violento (aggressione, furto, eccetera) è sottoposto alla valutazione e all’interpretazione del magistrato, davanti al quale le parti sono convocate. Se l’aggredito è riuscito a difendersi, deve dimostrare di averlo fatto nel rispetto della norma vigente (art. 52 Codice Penale), ma anche di non avere ecceduto. L’aggredito deve collezionare i seguenti requisiti per avere giuridicamente ragione delle proprie azioni difensive:

  • dimostrare di essere stato sottoposto a un’offesa ingiusta;
  • di non aver potuto agire in modo diverso, per esempio con la fuga;
  • di essersi difeso durante l’aggressione, non dopo che è terminata;
  • di aver agito esclusivamente contro l’aggressore e i suoi eventuali complici;
  • di non essersi volontariamente messo in situazione di pericolo;
  • di essersi difeso in modo proporzionale all’attacco ricevuto.

 

E’ evidente, che tutti quei requisiti giuridici possono diventare contro producenti nel caso ci si trovi di fronte a uno scaltro malvivente, che riesca a confutarne anche solo un paio. Ci si trova nella situazione migliore avendo dalla propria parte uno o due testimoni.

 

Un caso reale

Un esempio brillante, di ciò che può accadere, è stato presentato durante un corso di aggiornamento per insegnanti tecnici di difesa personale. Durante un’aggressione, il malvivente ottiene la peggio, colui che è stato aggredito riesce a difendersi e picchia duramente lo stesso malvivente. Il furbo malvivente denuncia per percosse colui che voleva rapinare, davanti al magistrato chiede un cospicuo risarcimento danni.

Il malvivente si presenta davanti al giudice coperto di ecchimosi e con referti medici che corroborano il suo racconto. L’uomo che si è difeso non ha un graffio e sta benissimo. Non essendoci testimoni, il giudice accoglie la richiesta del malvivente e condanna l’altro al risarcimento per i danni inflitti.

La cronaca è piena di casi di aggrediti che sono stati accusati di avere causato gravi danni al loro aggressore. Se poi consideriamo l’incertezza del diritto riguardo alle pene da infliggere ai criminali, il quadro diventa completo e desolante.

 

La violenza sulle donne

Da ultimo, rimane da citare il problema della violenza sulle donne, che è una piaga difficile da debellare, per problemi culturali e psicologici di chi se ne rende responsabile. Violenze e stupri passano talvolta sotto una luce diversa se l’aggressore riesce a convincere l’opinione pubblica di essere stato provocato. Questa è violenza psicologica e fisica, senza attenuanti né giustificazioni.

 

Frequentare un corso di difesa personale

E’ consigliabile a tutti, specialmente alle ragazze e alle donne, di frequentare un buon corso di difesa personale. Noi suggeriamo un corso di MGA: Metodo Globale Autodifesa, insegnato presso le palestre di arti marziali affiliate alla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali).

 

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Pubblicato da Il Sociale Pensa

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